Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 4
(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare) (18)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. b) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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