Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 6
(Semplificazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L’istanza, la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica. La documentazione, costituita dall’istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d’impresa, ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell’articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l’imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d’impresa e l’amministrazione pubblica non può chiederne neppure l’esibizione.(21)
1.1. Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all’articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).(22)
1.2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.(22)
1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), per i procedimenti amministrativi relativi a materie di competenza regionale e inerenti alle attività di cui al comma 1, il soggetto interessato può chiedere all'amministrazione procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale dell'istanza, della SCIA o della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria applicabile. L'amministrazione procedente fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della SCIA o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente dall'amministrazione procedente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e del sistema camerale, sono definite le modalità per il monitoraggio sull'attuazione di quanto previsto al presente comma.(23)
2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della SCIA, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d’impresa. Qualora, all’esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell’atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza.(24)
3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In caso di cessazione dell’attività, nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il sistema camerale, l’impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell’interoperabilità previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.(25)
4. L’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all’articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all’esercizio dell’attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell’impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività.(26)
6. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.
7. La Regione può individuare ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L’elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all’organizzazione dei dati riportati nella modulistica informatica, è pubblicato sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, sul sito web delle Agenzie per le imprese, sul sito delle Camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.(28)
8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell’art. 43-bis del d.p.r. n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).(29)
9. La Regione assicura:
a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;
b) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.
b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d’impresa, nel rispetto dell’articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 219/2016;(30)
b ter) l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, mediante l’interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 per le finalità di cui all’articolo 18, comma 2, della stessa legge;(30)
b quater) l’acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d’impresa attraverso l’interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.(30)
10. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti.
11. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000.(31)
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).(32)
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. e) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. g) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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