Legge Regionale 4 giugno 2014 , n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 23, suppl. del 06 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-04;17

Art. 5
(Controllo strategico e di gestione)
1. La Giunta Regionale attua il programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della l.r. 34/1978 attraverso un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo a livello strategico e operativo.
2. La Giunta regionale verifica la coerenza delle azioni pianificate annualmente con il programma regionale di sviluppo, ne monitora l'attuazione con particolare riferimento agli obiettivi prioritari e ne rende una lettura sintetica e strategica, anche con l'obiettivo di aggiornare i documenti di programmazione.
3. La Giunta regionale assicura il conseguimento dei risultati attesi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti, con riferimento al rapporto tra costi e risultati, anche con la finalità di intraprendere le opportune azioni correttive.
4. I programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, nonché i relativi strumenti e modalità di attuazione, sono definiti dalla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi