Legge Regionale 4 giugno 2014 , n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 23, suppl. del 06 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-04;17

Art. 6
(Funzione di audit)
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit per valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché per verificare i sistemi di gestione e controllo degli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 3.
2. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia.
3. La funzione di audit può svolgere controlli nei confronti dei soggetti che siano destinatari di provvedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici diretti e indiretti, oggetto dell'attività di audit.
4. La struttura organizzativa preposta alla funzione di audit relaziona annualmente sull'attuazione del programma di interventi di audit previsti dai relativi documenti di pianificazione al Presidente della Regione, che ne dà comunicazione alla Giunta regionale. La relazione annuale è successivamente trasmessa al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi