Legge Regionale 24 giugno 2014 , n. 18

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-24;18

Art. 8(2)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per ridurre le forme di disagio dei soggetti destinatari della presente legge. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) la diffusione territoriale e la numerosità dei destinatari, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutarne il disagio economico e sociale;
b) la tipologia e l'entità di tutti gli interventi realizzati;
c) le modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) le unità d'offerta e gli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) il grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e la distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. s) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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