Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 18
(Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 67 sono aggiunti i seguenti commi:
“13 bis. Le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che:
a) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale;
b) svolgono servizi ferroviari in quanto titolari di contratto di servizio con Regione Lombardia limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente al servizio;
c) gestiscono infrastrutture – reti ferroviarie, metropolitane e tranviarie, impianti a fune, depositi – funzionali allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri.
Sono esclusi le aziende o loro raggruppamenti relativamente al personale, seppur inquadrato con CCNL autoferrotranvieri:
a) dedicato a servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale;
b) dedicato a servizi di trasporto pubblico non rientranti in affidamenti di competenza degli enti o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico.

13 ter. Per l’anno 2014 le risorse regionali e statali di cui al comma 13 bis, stanziate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, sono assegnate ed erogate con cadenza mensile con atto del dirigente competente. L’assegnazione alle aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis è commisurata al numero medio di addetti per l’anno di riferimento e al parametro medio aziendale, coerentemente con le determinazioni assunte in attuazione delle leggi statali in materia, ed è effettuata sulla base di apposita documentazione presentata:
a) dalle aziende;
b) in caso di raggruppamento di imprese o di società consortili, da ciascuna delle aziende costituenti;
c) dalle aziende che, per i soggetti sopra individuati, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo.

13 quater. Le risorse riconosciute ai sensi del comma 13 bis, dall’anno 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, sono assegnate ed erogate in quote mensili, per quanto di competenza, alle agenzie di bacino o, sino alla loro costituzione e piena operatività, ai comuni capoluogo ed alle province, quest’ultime destinatarie anche delle quote di competenza dei comuni regolatori non capoluogo, con atto del dirigente competente; le risorse riconosciute alle aziende che erogano servizi regionali di navigazione lacuale sono assegnate alle rispettive autorità di bacino lacuale. Gli enti interessati, ai fini della stabilità economico–finanziaria dei rispettivi affidamenti, provvedono ad erogare le risorse mantenendo la medesima periodicità. Per consentire la quantificazione delle risorse da assegnare annualmente a partire dal 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, le aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante ‘Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’, alla competente direzione generale regionale la certificazione relativa al contingente 2014 del personale inquadrato con CCNL autoferrotranvieri, articolata per ciascuna delle eventuali aziende costituenti e comprensiva dei dati relativi ad aziende che, per i medesimi soggetti, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo; la certificazione è corredata della specifica del numero dei dipendenti e del parametro retributivo medio attribuibile a ciascun ambito territoriale.”.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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