Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 3
(Definizione degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, definisce con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, le linee guida d'intervento e le priorità.
2. La Giunta regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare di cui al comma 1, individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:
a) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;
b) supporto alle famiglie per i costi correlati all'esercizio di attività sportive;
c) promozione di attività fisico-motorie e di iniziative formative in materia rivolte ai docenti delle scuole, in particolare della scuola primaria, in collaborazione con le autorità scolastiche, gli enti locali, il CONI e il CIP;
d) valorizzazione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
e) promozione di iniziative, anche in collaborazione con il sistema sanitario, associazioni culturali, turistiche e di volontariato, volte a incentivare la pratica motoria quale fattore di prevenzione, formazione e di tutela della salute, anche attraverso progettualità specifiche multidisciplinari e territoriali;
f) sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto;
g) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario extra-didattico;
h) promozione, in accordo con le autorità competenti, di iniziative finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi e delle relative attrezzature presenti in strutture militari;
i) facilitazione nell'accesso al credito degli operatori del settore, anche nell'ambito della costruzione e ristrutturazione di impiantistica sportiva;
j) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
k) valorizzazione e sostegno alla realizzazione, alla riqualificazione anche ai fini della sicurezza, alla gestione sostenibile e all'accessibilità di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere in ambito montano, al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera;(1)
l) sostegno al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e all'organizzazione dei servizi valanghe sul territorio regionale;
m) agevolazioni per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e per la relativa formazione e abilitazione al loro utilizzo;
n) promozione di iniziative in accordo con le amministrazioni giudiziarie e penitenziarie e con il Ministero della Giustizia, per favorire l'esercizio e la pratica sportiva negli istituti di reclusione a favore di minori e adulti;
o) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione su temi inerenti all'attuazione della presente legge, in particolare su quelli relativi alla pratica sportiva quale fattore di prevenzione e di tutela della salute.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 7 maggio 2020, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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