Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 5
(Dote sport)
1. Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, definiti con deliberazione della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, devono tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria.
3. La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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