Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 9
(Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante)
1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E' inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all'articolo 10.
4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all'interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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