Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 35

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;35

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
'7 bis. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili costituenti patrimonio indisponibile delle aziende sanitarie e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per materia secondo modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere assunto entro e non oltre novanta giorni.'.
2. Le fondazioni IRCCS di diritto pubblico adeguano i propri statuti alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della l.r. 33/2009, come introdotta dal comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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