Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 'funzione di polizia locale': l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
b) 'servizio di polizia locale': il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
c) 'personale appartenente al servizio di polizia locale': il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;
d) 'soggetto erogatore della funzione di polizia locale': il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;
e) 'sicurezza urbana': il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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