Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 3
(Politiche integrate di sicurezza urbana)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
b) sentiti ANCI Lombardia e le altre associazioni degli enti locali della Lombardia, l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;
c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
e) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, del trasporto pubblico regionale e locale, al fine di migliorarne l'efficacia.(1)
f) (2)
2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:
a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;
b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
c) la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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