Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 15
(Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)
1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:
a) promuove l’attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all’articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;(7)
b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da quattro ufficiali di polizia locale, con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle autonomie locali. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del Comitato vengono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'interno, per consentire al Comitato di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.
4. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del Comitato tecnico, che si riunisce almeno una volta all'anno. Per la partecipazione al Comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese. Al fine di assicurare il necessario supporto alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, la costituzione del Comitato tecnico può avvenire anche nelle more della designazione dei quattro ufficiali di polizia locale di cui al primo periodo del comma 3, salvo sua successiva integrazione.(8)
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16.
6. La medesima struttura regionale individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa.
NOTE:
7. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 3, lett. c) della l.r. 24 giugno 2015, n. 17. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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