Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 16
(Interventi operativi di nuclei di polizia locale)
1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.
2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. L'accordo di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15, specifica, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.
4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale di cui all'articolo 15, la Regione si avvale di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o, attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.
5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:
a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;
b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;
c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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