Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 23
(Strumenti di autotutela)
1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio,[ dissuasori di stordimento a contatto], pistole al peperoncino, non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.(18)
NOTE:
18. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 e successivamente dall'art. 21, comma 4, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.La Corte costituzionale, con setenza n. 126/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della l.r. 25 maggio 2021, n. 8, limitatamente alle parole “dissuasori di stordimento a contatto,”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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