Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 34
(Sistema formativo per la polizia locale)
1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine anche di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, nonché alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.
2. La Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;
b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli ufficiali.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale vengono svolti dall'Accademia di cui all'articolo 35.
6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli agenti di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.
7. L'attività didattica di cui al comma 6è prevista in un programma annuale o pluriennale proposto da Éupolis Lombardia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comprensivo:
a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.
8. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 6 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato da Éupolis Lombardia ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale. Nei medesimi limiti viene altresì prevista una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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