Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 4
(Prodotti del commercio equo e solidale)
1. Nella filiera dei prodotti del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all'articolo 5.
2. Sono prodotti del commercio equo e solidale:
a) quelli realizzati, importati, acquistati, distribuiti e commercializzati, all'ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5 e con i requisiti di cui all'articolo 2;
b) quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione in via esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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