Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 6
(Tipologie di intervento)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale, promossi o partecipati dalle organizzazioni di cui all'articolo 5 che operano stabilmente nel territorio regionale, aventi sede legale o sede operativa in Lombardia, in possesso di una attestazione rilasciata da uno degli enti nazionali maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale il quale:
a) dichiari che l'organizzazione svolga effettivamente l'attività di cui all'articolo 5;
b) dichiari di esercitare un controllo sull'organizzazione avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 5.
2. In particolare la Regione promuove, finanzia e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto o con fondi di rotazione:
a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
b) attività di formazione, anche a livello scolastico;
c) azioni nel campo della cooperazione;
d) fondi di garanzia per linee di credito o microcredito promossi da banche o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da organizzazioni;
e) attività per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
f) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
g) iniziative sostenute da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolte ai propri studenti e al corpo docente e realizzate dalle organizzazioni di cui all'articolo 5.
2 bis. La Regione concede altresì contributi alle organizzazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per l’acquisizione di attrezzature, arredi, impianti e dotazioni informatiche e la ristrutturazione delle sedi e dei punti vendita.(1)
3. I requisiti di cui al comma 1 sono condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ad esclusione dei contributi per le iniziative di cui al comma 2, lettera g), che sono rivolti ed erogati agli istituti scolastici.
4. La Regione organizza e promuove, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, l'annuale 'Giornata regionale del commercio equo e solidale', quale momento di incontro tra la comunità locale e la realtà del commercio equo e solidale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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