Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 8
(Consulta regionale del commercio equo e solidale)
1. E' istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale del commercio equo e solidale, di seguito denominata Consulta, composta da undici membri, di cui almeno sette scelti, come da regolamento attuativo, tra esponenti illustri rappresentativi del mondo del commercio equo e solidale.
2. Alla Consulta partecipano altresì di diritto gli assessori regionali di competenza o loro delegati. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:
a) proporre linee di indirizzo e principali contenuti del provvedimento attuativo e sue eventuali modifiche;
b) favorire e concorrere all'attivazione di linee regionali per lo sviluppo di una rete a livello locale delle organizzazioni operanti a livello regionale;
c) promuovere e collaborare alla realizzazione delle iniziative in favore del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di:
1) una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile;
2) una maggiore conoscenza dei prodotti alimentari e agroalimentari di filiera corta e di qualità locali e delle loro caratteristiche, così come previsto dalla l.r. 31/2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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