Legge Regionale 25 maggio 2015 , n. 15

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Art. 8
(Formazione dell'assistente familiare)
1. La Regione promuove, anche nell'ambito dei programmi regionali di inserimento lavorativo, percorsi formativi per assistenti familiari, sulla base degli specifici standard professionali e formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
2. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni di età, essere residenti in Lombardia e, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e una conoscenza di base della lingua italiana.
3. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui alla l.r. 19/2007, necessario per l'iscrizione nei registri territoriali degli assistenti familiari, è conseguente al superamento di un esame teorico-pratico al termine del percorso di formazione. L'ente di formazione accreditato valuta l'esperienza di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), ai fini del riconoscimento di crediti formativi, secondo le indicazioni regionali.
4. L'attestato di competenza di assistente familiare è riconosciuto quale credito formativo per l'accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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