Legge Regionale 25 maggio 2015 , n. 15

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Art. 10(2)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel valorizzare il lavoro di cura degli assistenti familiari e sostenere le persone in condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) qual è stata l'adesione dei destinatari e la diffusione sul territorio regionale degli sportelli per l'assistenza familiare, delle iniziative formative e delle iscrizioni al registro territoriale degli assistenti familiari;
b) gli esiti delle informative previste alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5;
c) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare a carico di anziani e disabili e delle loro famiglie e alla qualificazione dell'offerta di cura proposta;
d) quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati rilevati, anche in base al giudizio degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria interessati.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. w) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi