Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;20

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
'8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico' i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II 'caccia e pesca', numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati.';
b) i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
'5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.
5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.';
c) il comma 5 quater dell'articolo 48 è abrogato;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.
2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.
2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2016.
2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.
2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.
2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.
2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.';
e) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 95 sono abrogati.
2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito, stimato in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio, derivante dall'ampliamento della base imponibile dovuto all'incremento atteso del numero delle immatricolazioni.
3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 49 della l.r.10/2003, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo, stimate in ugual misura.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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