Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;20

Art. 9
(Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)
1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi all'attuazione dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regionali che prevedono l'imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga agli atti convenzionali in essere.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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