Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;20

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003– relative disposizioni transitorie)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:
'Art. 144
(Licenze di pesca)
1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.

2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).
3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalle province secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.
5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.';
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 147 è sostituita dalla seguente:
"a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;";
c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell'articolo 149 sono soppresse.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 dell'articolo 34 è abrogato;
b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero d'ordine 18:
1. le parole riportate nella colonna 'Indicazione degli atti soggetti a tassa' da 'Licenza per la pesca nelle acque interne' a 'secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Omissis....' sono sostituite dalle seguenti:
'Licenze per la pesca nelle acque interne:
tipo A: licenza per la pesca professionale:
tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:';

2. l'importo riportato nelle colonne 'Tassa di rilascio' e 'Tassa annuale' è sostituito dal seguente: '45,00' per la licenza di tipo A e dal seguente: '23,00' per la licenza di tipo B.
3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione secondo l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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