Legge Regionale 24 settembre 2015 , n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'manifattura innovativa' e 'valore artigiano', una modalità di lavoro caratterizzata dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute. Fanno riferimento a criteri definitori di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa anche a prescindere dalla dimensione aziendale;
b) 'innovazione incrementale', un miglioramento o adattamento di una tecnologia già esistente;
c) 'manifattura additiva' o 'stampa tridimensionale', una modalità produttiva che, utilizzando tecnologie anche molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale;
d) 'continuità competitiva d'impresa', il passaggio generazionale all'interno dell'impresa al fine di generare nuove strategie produttive, anche per realizzare nuove tipologie di prodotti e affrontare nuovi mercati;
e) 'comunità di pratica', gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione e che in base a questi elementi interagiscono per migliorare il loro modo di agire.
2. Con successivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale le definizioni di cui al comma 1 possono essere attualizzate in relazione all'evoluzione del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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