Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 6
(Modifiche al titolo V, capo III, della l.r. 26/2003 in tema di servizio idrico integrato)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capo III del titolo V le parole 'le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'le province e la Città metropolitana di Milano';
b) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1, le parole 'e della città di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'e della Città metropolitana di Milano';
2) il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 le parole 'alle province, ad eccezione dell'ATO della Città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province e alla Città metropolitana di Milano';
2) al quarto periodo del comma 1 dopo le parole 'Le province' sono aggiunte le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
3) al primo periodo del comma 1 bis, le parole 'e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano' sono soppresse;
4) il comma 1 ter è abrogato;
5) dopo il comma 1 ter sono aggiunti i seguenti:
'1 quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')”, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
1 quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.
1 sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento.
1 septies. Alla data di cui al comma 1 quinquies il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
1 octies. L'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano opera ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')” nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 172 del d.lgs.152/2006.';
d) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 49 le parole 'di Milano, per l'ambito della Città di Milano' sono sostituite dalla seguente: 'metropolitano'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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