Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 7
(Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)
1. La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 6/2012(4)è inserito il seguente:
'10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:
a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13;
b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45;

devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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