Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di beni comuni, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), promuove e sostiene lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione, nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.
3. La Regione, in particolare:
a) riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
b) incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione e a incrementare la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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