Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 5
(Concessione di beni e servizi pubblici)
1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2 possono essere oggetto di comodato, di concessione o locazione a canone agevolato, in favore di cooperative sociali per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).
2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma 1 gli immobili della Regione, del SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui alla normativa nazionale e regionale;
b) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli enti locali scelgono il contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità di cui all'articolo 11. La Regione riconosce le attività di interesse pubblico svolte dalle cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.
4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di housing sociale diretti alla realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all'esecuzione di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. A tal fine, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la realizzazione di tali programmi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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