Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 6
(Misure per la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti)
1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti e di prevenire situazioni di conflitto di interessi, le società cooperative che concorrono all'affidamento di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a:
a) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a partiti politici iscritti nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
b) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
c) presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini di rappresentanti legali e dirigenti responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
d) conclusione con esito positivo dell'ultima revisione ricevuta.
2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con eventuali parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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