Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 2
(Obiettivi e funzioni)
1. La Regione, nella gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato Parco, persegue i seguenti obiettivi:
a) proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
b) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
c) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
d) promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o ripristino della biodiversità;
e) favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco stesso.
2. Le funzioni connesse alla gestione del Parco sono tutte quelle necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco, incluse quelle relative all'omonima zona di protezione speciale (ZPS), ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alla riserva naturale, di cui all'allegato B, sono affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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