Legge Regionale
22 dicembre 2015
, n. 39
Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39
Art. 2
(Obiettivi e funzioni)
1. La Regione, nella gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato Parco, persegue i seguenti obiettivi:
a) proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
b) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
c) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
2. Le funzioni connesse alla gestione del Parco sono tutte quelle necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco, incluse quelle relative all'omonima zona di protezione speciale (ZPS), ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alla riserva naturale, di cui all'allegato B, sono affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia