Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 3
(Direttore del Parco)
1. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco sono esercitate da un direttore, individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
3. In relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco il Presidente dell'ERSAF delega la rappresentanza legale dell'ente al direttore di cui al presente articolo, fermo restando il ruolo istituzionale della Regione nella conduzione dei rapporti inerenti alla configurazione unitaria del Parco.
4. Il direttore del Parco esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni di cui all'articolo 4, nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla Giunta regionale per la relativa approvazione.
5. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 3.
6. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dai piani di cui al comma 4, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione dei piani di cui al comma 4.
7. Nelle more dell'individuazione del direttore del Parco, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal direttore dell'ERSAF.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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