Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 4
(Forme di consultazione territoriale)
1. E' istituita la Consulta del Parco, composta da soggetti designati rispettivamente dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale e dal sistema produttivo e di promozione turistica locale, nonché da rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.
2. E', altresì, istituito il Comitato dei comuni, composto dai sindaci, o loro delegati, di tre comuni della provincia di Sondrio e dai sindaci, o loro delegati, di due comuni della provincia di Brescia territorialmente interessati.
3. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni sono costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento. La Giunta regionale definisce, altresì, la composizione della Consulta del Parco e i termini per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e dei delegati di cui al comma 2. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni operano senza oneri a carico del bilancio regionale. Alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta regionale e il direttore del Parco.
4. La Consulta del Parco si esprime in ordine alle politiche di conservazione e alle strategie di sviluppo del Parco.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi