Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 5
(Piano territoriale del Parco)
1. La tutela dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali del Parco è perseguita attraverso lo strumento del piano territoriale del Parco, di seguito denominato piano.
2. Il piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di tutela.
3. La Giunta regionale avvia la procedura per la predisposizione del piano e della relativa procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza. Il piano è predisposto dal direttore del Parco entro novanta giorni dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo, previa intesa con il Comitato dei comuni, ed è adottato dalla Giunta regionale entro diciotto mesi dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo in conformità alle linee guida e agli indirizzi medesimi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del piano, il direttore trasmette comunque la proposta di piano alla Giunta regionale per la relativa adozione.
4. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e negli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.
5. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 4, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il piano integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.
6. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al comma 3.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 6 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di piano.
8. Acquisito il parere di cui al comma 7, la Giunta regionale approva il piano.
9. Il piano è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
10. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Il piano si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sostituisce a ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
11. Il piano è pubblicato sul BURL e sulla Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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