Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 6
(Regolamento del Parco)
1. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco stesso e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento del Parco valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria. Il direttore del Parco predispone il regolamento, previa intesa con il Comitato dei comuni. Il regolamento è adottato dalla Giunta regionale in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2 dell'intesa, anche contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 5 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del regolamento, il direttore trasmette comunque la proposta di regolamento alla Giunta regionale per la relativa adozione.
2. Il regolamento è pubblicato sul BURL e sugli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione del regolamento e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.
3. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 2, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il regolamento integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere consiliare in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.
4. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di regolamento e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al quarto periodo del comma 1.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.
6. Acquisito il parere di cui al comma 5, la Giunta regionale approva il regolamento con deliberazione soggetta a pubblicazione sul BURL.
7. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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