Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 8
(Proposte di modifica del perimetro del Parco)
1. La Giunta regionale, sentito il direttore del Parco, delibera le proposte di modifica del perimetro del Parco, previa consultazione del Comitato dei comuni.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta le proposte di cui al comma 1 e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3 dell'intesa.
3. Acquisito il parere di cui al comma 2, le modifiche del perimetro del Parco sono approvate con legge regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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