Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale determina le modalità per gli adempimenti, anche di carattere organizzativo di cui all'articolo 5 dell'intesa, conseguenti alla soppressione del Consorzio del Parco.
2. Per l'attività di manutenzione del territorio compreso nel Parco, l'ERSAF può avvalersi dei consorzi forestali insistenti sul territorio di riferimento, riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
3. In fase di prima applicazione della presente legge, l'incarico di direttore del Parco termina con la conclusione della legislatura regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale in materia di aree protette.
5. L'ERSAF provvede agli adeguamenti di competenza in relazione alle funzioni attribuite dalla presente legge, con particolare riguardo allo statuto anche per gli aspetti inerenti alla delega della rappresentanza legale di cui all'articolo 3, comma 3 e, ove necessario, alla dotazione organica.
6. Alla modifica delle disposizioni sull'ERSAF di cui al Titolo V della l.r. 31/2008 si provvede nell'ambito dell'adeguamento delle discipline di settore di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi