Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10, comma 2, se successiva a quella di pubblicazione sul BURL della legge stessa. In caso di accordo sottoscritto prima della pubblicazione della presente legge, la stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL. In mancanza di sottoscrizione, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di cui all'articolo 12, se successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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