Legge Regionale 30 dicembre 2015 , n. 43

Legge di stabilità 2016 - 2018

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-30;43

Art. 2
(Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa nazionale, a partire dal 1° gennaio 2016 è istituito l''Organismo strumentale per gli interventi europei', di seguito denominato Organismo. Tale organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, è dotato di autonomia gestionale e contabile e ha per oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.
4. Il bilancio di previsione e l'eventuale assestamento di bilancio dell'Organismo sono approvati con provvedimento di Giunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011; nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni, da autorizzarsi con provvedimento di Giunta, comprese quelle conseguenti a una Decisione della Commissione europea riguardante variazioni finanziarie al programma comunitario, e quelle conseguenti a leggi regionali di variazioni e di assestamento del bilancio di previsione.
6. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, approvato con provvedimento di Giunta, e trasmesso al Consiglio. Entro la fine di luglio la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale apposita relazione semestrale.
7. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione di cassa, su richiesta dell'Organismo, la Regione può autorizzare la messa a disposizione delle giacenze depositate presso il conto di tesoreria della propria gestione ordinaria per fronteggiare i pagamenti dell'Organismo, trasferendo temporaneamente le risorse al conto di tesoreria dell'Organismo medesimo. La Regione dispone altresì, previa verifica con l'Organismo sulla consistenza delle giacenze di cassa, il recupero al conto di tesoreria della gestione ordinaria delle risorse temporaneamente trasferite. Le relative movimentazioni sono rilevate e monitorate nelle partite di giro dei rispettivi sistemi contabili.
8. Per quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.
9. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura, per conto del medesimo Organismo, gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è a tutti gli effetti imputata all'Organismo a far data dalla sua istituzione.
NOTE:
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 agosto 2016, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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