Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 36 bis
(Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali)(56)
1. I soggetti pubblici o privati che hanno acquistato immobili gravati da vincoli e alienati a seguito di procedure concorsuali possono presentare alla Regione Lombardia istanza di rimozione dei suddetti vincoli, derivanti dai contributi regionali concessi per l’incremento dei servizi abitativi riferibili a quelli sociali di cui alla presente legge, subordinata alla restituzione di parte dei suddetti contributi. In caso di accoglimento dell’istanza, alla Regione Lombardia è restituito un importo corrispondente alla somma del contributo erogato a titolo di anticipazione e di una quota del contributo erogato a fondo perduto calcolata in proporzione alla durata residua dei vincoli relativi alla destinazione a servizio abitativo. L’importo è incrementato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo sino alla data di presentazione dell’istanza di rimozione. L’istanza di cui al presente comma può essere presentata a condizione che il servizio abitativo sia stato svolto per un periodo non inferiore a otto anni di locazione.
2. E’ facoltà della Regione Lombardia rinunciare alla restituzione dei contributi concessi a titolo di anticipazione per sostenere la realizzazione di alloggi da destinare a servizi abitativi riferibili a quelli sociali di cui alla presente legge, a condizione che tali alloggi siano di proprietà di comuni o ALER e che venga destinata a servizio abitativo pubblico una superficie equivalente all’importo dei contributi oggetto di rinuncia. A tal fine, comuni e ALER presentano alla Regione Lombardia apposita istanza corredata da un progetto in cui si evidenzi che la superficie degli alloggi da destinare a servizio abitativo pubblico sia almeno pari al rapporto tra il valore dell’anticipazione regionale e il costo convenzionale per unità di superficie previsto dallo specifico bando di finanziamento. Gli alloggi da destinare a servizio abitativo pubblico devono risultare liberi alla data di presentazione dell’istanza.
3. La Regione Lombardia, a seguito della restituzione dei contributi di cui al comma 1, o dell’iscrizione nell’anagrafe di cui all’articolo 5 degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione o modifica di eventuali convenzioni, atti unilaterali d’obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento. I contratti di locazione in essere alla data di presentazione dell’istanza di cui ai commi 1 e 2 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, introdotto dalla legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), sono definiti i criteri per l’accoglimento delle istanze di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità e le procedure per dare attuazione al presente articolo.
5. Il presente articolo si applica alle istanze relative ai contributi concessi dalla Regione Lombardia per la realizzazione di servizi abitativi sociali con bandi approvati in data successiva al 1 agosto 1994.
NOTE:
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1 della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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