Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 6
(Divieto di accreditamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, non possono accreditarsi e svolgere attività di rappresentanza di interessi:
a) chi ricopre la carica di consigliere regionale, di assessore, di sottosegretario o di presidente della Regione ovvero ha ricoperto una di tali cariche negli ultimi dodici mesi, purché riferiti alla stessa legislatura in cui ha svolto il mandato;
b) chi ricopre la carica di componente del Governo nazionale ovvero di una delle Camere del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
c) chi ricopre l'incarico di dirigente della Regione o di amministratore o dirigente degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007);
d) i dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006;
e) gli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e associazioni politiche.
2. La struttura competente del Consiglio regionale provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco del soggetto interessato che rientra nei casi previsti dal comma 1 o non possiede i requisiti di cui all'articolo 5. Il rappresentante di interessi è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consiglio regionale in merito alla perdita dei requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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