Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 7
(Obblighi dei soggetti accreditati e attività di verifica)
1. Il rappresentante di interessi accreditato è tenuto nel corso delle attività disciplinate dalla presente legge ad attenersi alle seguenti norme comportamentali:
a) trasparenza e tracciabilità;
b) obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;
c) divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;
d) divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici qualsivoglia utilità anche in via indiretta.
2. L'accreditamento è subordinato all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare le norme di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'accreditamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette al Consiglio regionale, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente.
4. La relazione contiene:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.
5. Agli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 possono provvedere direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici.
6. Le strutture amministrative del Consiglio regionale preposte alla tenuta dell'elenco possono richiedere ai soggetti accreditati, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 4.
7. La relazione viene inviata dalle strutture amministrative ai consiglieri menzionati nella relazione.
8. La relazione di cui al comma 4, eventualmente integrata dalle informazioni e dai dati di cui al comma 6, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione di cui all'articolo 3, comma 5.
9. Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo da parte del rappresentante di interessi comporta l'applicazione dei provvedimenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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