Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 8
(Diritti dei soggetti accreditati presso il Consiglio regionale)
1. Il rappresentante di interessi accreditato presso il Consiglio regionale ha facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.
2. Il rappresentante di interessi accreditato ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali del Consiglio regionale, nonché di acquisire documenti relativi ai processi decisionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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