Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 10
(Attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale)
1. La Giunta regionale adotta, sulla base dei principi della presente legge ed entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa, un regolamento regionale(1) con il quale disciplina la funzione di rappresentanza di interessi in relazione ai propri processi decisionali pubblici e a quelli degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 non si applica alle attività svolte dai singoli componenti nei tavoli tecnici, negli osservatori, nelle consulte o in altri organismi di rappresentanza e consultazione di cui fanno parte e regolati da leggi, regolamenti o deliberazioni della Giunta regionale.
3. Per le violazioni del regolamento di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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