Legge Regionale 5 agosto 2016 , n. 20

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;20

Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito sociale della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 50.000,00 nel 2016 e in euro 150.000,00 nel 2017, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese per gli interventi di carattere sanitario della presente legge, da definirsi nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2016-2018.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi