Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti:
a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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