Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 13
(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)
1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a:
a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;
c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche;
d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche.
3. La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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