Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 14
(Biblioteche e sistemi bibliotecari)
1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
2. La Regione in particolare:
a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali, in particolare attraverso l'organizzazione dei sistemi bibliotecari;
b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;
c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
d) promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati;
e) promuove attività e servizi culturali nelle biblioteche.
3. I sistemi bibliotecari, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente:
a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
c) organizzano e coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, l'acquisizione, la circolazione, la revisione ed eventuale conservazione del patrimonio delle biblioteche a essi appartenenti;
d) curano, per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche associate, la periodica rilevazione e il monitoraggio dei dati, al fine della valutazione dei servizi resi, dei progetti realizzati e del loro impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle attività.
4. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi bibliotecari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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