Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 17
(Aree e parchi archeologici)
1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.
2. La Regione sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici anche mediante il contributo alla conservazione e alla riqualificazione dei siti e dei reperti ivi presenti, alla realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico, alla realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre e altre iniziative volte a favorire la loro conoscenza e la loro fruizione da parte del pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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