Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 22
(Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))
1. La Regione, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti.
2. In particolare l'AESS:
a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;
b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;
c) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;
d) promuove la conoscenza della lingua lombarda nelle sue varianti;
e) promuove inoltre la conoscenza del patrimonio documentario relativo alla prima guerra mondiale anche attraverso l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali in raccordo con gli enti territoriali competenti in materia che provvedono al suo costante aggiornamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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